Art. 5.
(Incentivi fiscali agli investimenti nel settore cinematografico da parte di soggetti non appartenenti al settore).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, per il finanziamento in denaro della produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
      2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie delle somme di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di tali risorse nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.